Conservazione dei codici UDI dei dispositivi medici

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso mese di luglio, di due Decreti del Ministero della salute dell’11 maggio u.s. (cfr. all. n.1) recanti “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”, il Ministero ha stabilito nuovi obblighi di registrazione e conservazione a carico degli operatori sanitari e, pertanto, anche delle farmacie.

I suddetti Decreti stabiliscono obblighi di registrazione e conservazione in modalità elettronica dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) a partire dall’8 Gennaio 2024 per i diagnostici in vitro e dal 15 Gennaio 2024 per quanto riguarda i medical device.

Si ricorda di effettuare la registrazione al più presto:

la farmacia dovrà collegarsi alla sezione “Codici UDI” del sito web https://dm.farmadati.it/ messa a disposizione da Federfarma grazie alla collaborazione di Farmadati (cfr. ns. Circ. n.563/2022 cit. in epigrafe) e inserire:

  • codice UDI, rilevabile anche da lettura ottica;

  • data del movimento, selezionabile dal menu se diversa dalla data di sistema automaticamente impostata;

  • tipo movimento, da menu a tendina: acquisizione o cessione.

Il registro dei codici UDI è consultabile e scaricabile ed è conservato per 10 anni dall’ultima registrazione. Farmadati è a disposizione per assistenza: adempimentiDM@farmadati.it.

 

 

 

Tags: ,