Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso mese di luglio, di due Decreti del Ministero della salute dell’11 maggio u.s. (cfr. all. n.1) recanti “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”, il Ministero ha stabilito nuovi obblighi di registrazione e conservazione a carico degli operatori sanitari e, pertanto, anche delle farmacie.
I suddetti Decreti stabiliscono obblighi di registrazione e conservazione in modalità elettronica dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) a partire dall’8 Gennaio 2024 per i diagnostici in vitro e dal 15 Gennaio 2024 per quanto riguarda i medical device.
Si ricorda di effettuare la registrazione al più presto:
la farmacia dovrà collegarsi alla sezione “Codici UDI” del sito web https://dm.farmadati.it/ messa a disposizione da Federfarma grazie alla collaborazione di Farmadati (cfr. ns. Circ. n.563/2022 cit. in epigrafe) e inserire:
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codice UDI, rilevabile anche da lettura ottica;
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data del movimento, selezionabile dal menu se diversa dalla data di sistema automaticamente impostata;
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tipo movimento, da menu a tendina: acquisizione o cessione.
Il registro dei codici UDI è consultabile e scaricabile ed è conservato per 10 anni dall’ultima registrazione. Farmadati è a disposizione per assistenza: adempimentiDM@farmadati.it.